nov 132011
 

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TAVOLA ROTONDA

“Gli interessi usurari nei rapporti di conto Pandora Charms Canada  corrente bancario e di apertura di credito”

La giurisprudenza innovativa della Corte di Cassazione alla luce della sentenza n. 12028/2010 e l’inclusione della Commissione Massimo Scoperto tra gli oneri rilevanti per la determinazione del tasso effettivo globale.

profili civilistici
Avv. Antonio Maria Berardi

Venerdì 13 maggio – ore 17.30
Salone degli Specchi – Paradiso sul Mare – Riviera Zanardelli – Anzio

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La tavola rotonda di questa sera, organizzata dal Rotary Club Golfo di Anzio, prende spunto dalla sentenza n. 262/2010, della II sezione penale della Suprema Corte di Cassazione per affrontare più ad ampio raggio il tema dell’usura bancaria.

Io cercherò di dare alla mia conversazione un tono il più possibile colloquiale, nel tentativo di non annoiarvi, evitando eccessivi tecnicismi anche se la complessità della materia mi imporrà, in alcuni momenti, un puntuale riferimento sia alle norme vigenti sia alle pronunzie della giurisprudenza.

Ribadisco innanzitutto che la sentenza in esame, che proviene dal giudice penale, costituisce veramente soltanto uno spunto.

Non mi appassiona infatti l’idea di promuovere una crociata per mandare in galera i banchieri.

Nelle società civili del mondo contemporaneo infatti le banche svolgono un ruolo di intermediazione finanziaria imprescindibile e per certi versi anche meritorio per cui non mi sembrerebbe giusto mettere loro la croce addosso aprioristicamente ed apoditticamente.

La possibilità generalizzata di ricorso al credito nei paesi più sviluppati ha infatti consentito di raggiungere un livello di benessere ed una elevata qualità della vita per strati amplissimi della popolazione in un modo che non trova paragone con le epoche passate.

Ciò detto è però necessario che i rapporti tra banche e clienti si svolgano nel Cheap Pandora Jewelry Canada  rispetto delle leggi e dei principi, oserei dire universali, della correttezza e buona fede e con la massima trasparenza possibile.

Mi auguro che la mia conversazione possa offrire un contributo in questa direzione, magari indicando anche la strada di possibili rimedi per coloro che senza saperlo, sono stati usurati.

La sentenza  n. 262/2010 prende in esame il reato di usura commesso in danno della Orsini s.r.l., alla quale la Banca di Roma avrebbe applicato tassi di interesse superiori alla soglia legale.

Ma come vi ho detto la fattispecie concreta poco ci importa.

Quello che conta è il principio affermato dalla sentenza della Suprema Corte.

E qui, per evitare possibili equivoci e fraintendimenti sarò costretto a leggerlo testualmente.

“Questo collegio ritiene che il chiaro tenore letterale del comma IV dell’art. 644 c.p. (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi tipo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato alla erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l’onere, a cui l’intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente”.

In sostanza la Suprema Corte ha dichiarato che per l’accertamento del superamento del tasso soglia da parte di un operatore finanziario, nella determinazione del tasso effettivo globale in concreto praticato deve tenersi conto anche della commissione massimo scoperto, ove praticata.

La pronuncia della Cassazione rischia di avere effetti dirompenti per il sistema bancario perché apre la strada alle azioni legali di tutti i clienti degli istituti di credito che dopo la introduzione della Legge 108/1996 si sono visti addebitare sul proprio conto corrente tassi di interesse che non venivano considerati usurari solo perché la commissione massimo scoperto non veniva considerata tra gli elementi  rilevanti per la verifica del superamento del tasso soglia.

Per comprendere appieno la portata di questo principio sarà necessario compiere una breve digressione per esaminare il modo in cui il reato di usura è disciplinato nel nostro ordinamento.

Per mantenere fede al mio impegno di dare un tono colloquiale a questa conversazione, senza eccessivi tecnicismi, mi limiterò a dire che la formulazione del delitto di usura è stata profondamente modificata dalla L. 108/96.

La fattispecie dell’usura delineata dall’art. 644 nella originaria prospettazione del codice del 1930, rimasta in vigore fino al 1996, era caratterizzata dal requisito dell’approfittamento dello stato di bisogno del soggetto passivo del reato.

La legge 108/96 superando questa impostazione originaria ha introdotto dei parametri oggettivi dettando i principi necessari per la determinazione dell’ usura anche in materia bancaria.

A seguito della novella può dirsi che a partire dal 1997 in Italia l’usura può realizzarsi in due modi:

La prima fattispecie è quella  disciplinata dal combinato disposto del primo e terzo comma (prima parte) dell’art. 644 c.p. che prevede l’ipotesi della c.d. “usura oggettiva”  mentre la seconda è quella descritta dalla seconda parte del terzo comma dell’art. 644 c.p. che prevede l’ipotesi della c.d. “usura soggettiva” . A seguito della novella l’approfittamento dello “stato di bisogno” costituisce soltanto un’aggravante ti tutte e due le ipotesi del reato.

La prima fattispecie è volta a sanzionare la condotta di chi (banche ed operatori finanziari), a fronte di operazioni di erogazione di credito, applichi un costo del denaro superiore al limite determinato dall’Art 2 della L. 108/96 ( c.d. Tasso Soglia Usura).

La c.d. usura oggettiva consiste quindi nel farsi dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari.

Il terzo comma dell’art. 644 c.p. prevede che la …“legge stabilisce il limite oltre il quale  gli interessi sono sempre usurari”

L’art. 2 comma 4 della L. 108/1996 prevede poi che “il limite previsto dal terzo comma dell’art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria in cui il credito è compreso, aumentato della metà”.

A riprova dell’attualità del tema affrontato in questa tavola rotonda va ricordato che nel c.d. “decreto sviluppo” approvato in questi giorni dal Consiglio dei Ministri è stata apportata una mofdifica all’art. 2 comma 4 della L. 108/96 per cui per il futuro il tasso soglia sarà determinato per ogni categoria di operazione nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale “aumentato di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali”.

Per quello che qui rileva va detto soltanto che la fattispecie dell’usura oggettiva si caratterizza per la predeterminazione normativa di un tasso soglia, per ogni tipologia di finanziamento, al di sopra del quale l’interesse diventa usurario.

Lo stesso articolo 2 comma 1 prevede le modalità di svolgimento della procedura amministrativa per la determinazione del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari stabilendo che : “Il ministro del tesoro, sentiti la banca d’Italia e l’ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’ufficio italiano dei cambi e dalla banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella gazzetta ufficiale”.

I contratti di finanziamento soggetti alle norme antiusura (cioè i contratti le cui clausole possono prevedere la corresponsione di interessi usurari), attualmente, sono poi costituiti dai seguenti dieci tipi: a) aperture di credito in conto corrente, b) finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, c) crediti personali, d) crediti finalizzati all’acquisto rateale, e) credito revolving e con utilizzo di carte di credito, f) operazioni di factoring, g) operazioni di leasing, h) mutui, i) prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, l) altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.

È stato autorevolmente affermato che in sostanza e a differenza della maggior parte dei reati, il delitto di usura non si configura per l’esistenza o meno di un fatto (naturale) causato, dolosamente o colpevolmente, da una persona (reo), ma si concretizza semplicemente con l’instaurarsi tra le parti di un rapporto (giuridico) sinallagmatico, cioè con un accordo che prevede obbligazioni reciproche per effetto del quale una delle parti si “fa dare o promettere… ,in corrispettivo di una prestazione di denaro, interessi usurari”.

La prova principale dell’usura è quindi costituita semplicemente dal contratto.

Peraltro è fuori discussione che le parti di un contratto usurario non debbano necessariamente essere persone fisiche, ma possano benissimo essere anche persone giuridiche: banca o finanziaria, come soggetto che si fa “dare o promettere la prestazione usuraria” (danaro o altra utilità) da un lato ed impresa societaria o ente (pubblico o privato) che “consegna o promette di dare interessi usurari” dall’altro lato del rapporto sinallagmatico usurario.

In conclusione, in considerazione del fatto che la …“legge stabilisce il limite oltre il quale  gli interessi sono sempre usurari” e che la determinazione del tasso soglia viene eseguita trimestralmente per ogni tipo di operazione finanziaria, attraverso una procedura amministrativa ben determinata che coinvolge responsabilità del Ministro e della Banca d’Italia, potremmo attenderci che non esistano imprenditori tanto spregiudicati, quanto sprovveduti da poter commettere il reato di usura bancaria.

Eppure la sentenza n. 262/2010, della II sezione penale della Suprema Corte di Cassazione sembra smentire questa nostra aspettativa.

Essa peraltro non è caduta come un fulmine a cielo sereno, ma  è stata anticipata ed in un certo senso preparata non solo da numerose ordinanze e sentenze  dei giudici di merito sia in sede penale che in sede civile, ma oserei dire anche da alcuni interventi correttivi del Governo e del Parlamento per effetto dei quali possiamo dire che oggi gli stessi operatori del settore bancario siano ormai ben consapevoli del fatto che il meccanismo attraverso il quale per oltre un decennio le banche sono riuscite ad aggirare le norme anti usura è giunto al capolinea.

Al riguardo è sufficiente esaminare il Comunicato stampa pubblicato Il 12 agosto 2009 sul sito internet della Banca d’Italia e diffuso a cura del servizio di segreteria particolare, con il quale si dava notizia che erano state emanate le nuove Istruzioni sulla rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali (TEG) medi utilizzati per la individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura.

Si legge testualmente nel comunicato stampa in esame che “Le Istruzioni prevedono tassi soglia inclusivi di ogni onere a carico del cliente, in modo da contrastare le prassi di applicare costi al di fuori del limite anti-usura e consentire verifiche incisive sulle condizioni economiche applicate alla clientela.

Verranno, tra l’altro, considerati ai fini della definizione del tasso soglia le polizze assicurative, i compensi per i mediatori, nonché tutte le forme di remunerazione diverse dal tasso di interesse, come le commissioni di massimo scoperto e quelle per la messa a disposizione dei fondi nei limiti e alle condizioni consentiti dal legislatore.

Nel comunicato si afferma inoltre che i nuovi tassi saranno tuttavia maggiormente confrontabili con il tasso previsto dalle disposizioni in materia di trasparenza ( cioè con il TAEG) e che l’intervento determinerà una discontinuità nella serie storica dei tassi soglia rispetto al passato.

Si informa inoltre che in attuazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in tema di “disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’art. 2 della legge 7 marzo n. 108” (pubblicato in G.U. del 29 luglio 2009), la prima segnalazione basata sulle nuove Istruzioni sarà riferita al trimestre luglio – settembre 2009 e concorrerà alla definizione dei tassi soglia in vigore a partire dal 1° gennaio 2010; le disposizioni transitorie consentiranno inoltre agli intermediari un passaggio graduale al nuovo impianto normativo.

Il comunicato stampa si conclude con la considerazione e l’auspicio che le nuove Istruzioni in materia di usura, unitamente alla recente revisione della disciplina di trasparenza e all’avvio del nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitrato Bancario Finanziario), contribuiranno a incrementare la tutela degli utenti dei servizi bancari e finanziari e la correttezza nelle relazioni tra intermediari e clienti, in un contesto di controlli rafforzati da parte della Banca d’Italia.

Le nuove Istruzioni per la rilevazione dei tassi ai fini d’usura sono state emanate dalla Banca d’Italia proprio perché nel 2° comma dell’art. 2 bis della legge n. 2/09 si prevede l’inclusione della commissione massimo scoperto nella verifica della soglia usura.

Come si è detto infatti vi è stato un recente intervento legislativo sulla materia operato con il D.L. 185/2008 convertito nella L. 2/2009 successivamente integrato dal D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009.

Le nuove norme hanno apparentemente determinato la nullità della commissione massimo scoperto, si legge infatti nel comma 1 dell’art. 2 “Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido”.

Di fatto sotto le spoglie della dichiarata nullità della commissione massimo scoperto sono state introdotte due nuove e distinte specie di commissione:

1) una Commissione di Massimo Scoperto, commisurata al saldo risultante a debito per periodi pari o superiori a trenta giorni, e in presenza di fidi, quindi possiamo dire contenuta in limiti di ragionevolezza rispetto al passato;

2) una seconda Commissione, indicata dalla legge come “Corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme”, indipendente dall’effettivo utilizzo, predeterminata e commisurata all’importo e alla durata del fido accordato.

Senza entrare nello specifico possiamo quindi affermare che la vecchia questione interpretativa tra chi voleva che la CMS fosse commisurata al fido e chi voleva che fosse commisurata all’ammontare del massimo utilizzo è stata brillantemente risolta dal legislatore, prevedendole entrambe.

Va detto con forza però che Il legislatore è intervenuto con la L. 2/09 sulle Commissioni di Massimo Scoperto non solo per contenere, per il futuro, l’applicazione delle suddette commissioni in limiti di ragionevolezza, ma soprattutto per contrastare  prassi illegittime che erano andate consolidandosi sotto la vigenza della Legge 108/96.

Per questo per  i rapporti pregressi le banche non potranno limitarsi a dedurre di aver rispettato le norme sulla pubblicità e trasparenza contenute nel T.U.B. né potranno limitarsi a dedurre, richiamando una giurisprudenza ormai vetusta, che la Commissione Massimo Scoperto ha trovato, nelle fattispecie concrete, una sua distinta giustificazione rispetto alla pattuizione degli interessi corrispettivi, ma dovranno in concreto provare che la sua applicazione non si sia semplicemente tradotta in un ulteriore e non pattuito aggravio di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l’utilizzazione dell’apertura di credito.

Ma per comprendere l’effettiva portata della questione in esame va spiegato come sia stato possibile il consolidarsi di prassi illegittime,  elusive delle norme anti usura, poste in atto in modo generalizzato degli istituti di credito.

Già la sentenza qui in esame spiega efficacemente  che nonostante che la legge abbia determinato con grande chiarezza il percorso che le autorità amministrative devono compiere per seguire l’andamento dei tassi tuttavia tale percorso implica necessariamente delle scelte interpretative da parte dell’organo di vigilanza tanto in merito alle classificazione delle operazioni omogenee  rispetto alle quali operare la rilevazione dei tassi, quanto in ordine alla individuazione delle “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese … collegate all’erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche”.

E questo è il punto e proprio queste scelte operate in passato dalla Banca d’Italia vengono messe sotto accusa.

La Corte infatti ha rilevato che se pure risulta evidente che la Commissione di Massimo Scoperto non costituisce un interesse in senso tecnico, bensì un onere posto in relazione allo scoperto di conto corrente che trova giustificazione quale possibile ristoro per la minore redditività che la banca subisce tenendo a disposizione risorse liquide oltre l’affidamento concesso, non può escludersi però che tale onere sia collegato all’erogazione del credito anche se, in qualche modo, riflette una patologia dei rapporti bancari che si esprime nello scoperto di conto corrente o nello sconfinamento di fido.

Di qui il principio affermato secondo il quale: “nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario deve tenersi conto anche della commissione massimo scoperto, ove praticata”.

Ma la domanda è in concreto come hanno fatto le banche per tanti anni ad escludere la commissione massimo scoperto nella verifica della soglia usura?

La questione è affrontata con estrema lucidità da Roberto Marcelli  nell’articolo: TAEG e TEG: la contraddizione non trova soluzione. Le nuove disposizioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza e rilevazione dei tassi d’usura, pubblicato nel n. 2637 del 02.10.2009 della rivista d’informazione giuridica in formato elettronico “ALTALEX”.

Nel predetto articolo si spiega come “con una formula matematica, di scarso significato finanziario, si è introdotta, dopo la legge 108/96, una definizione diversa di costo per uno stesso credito, così che tassi effettivi praticati dalle banche (TAEG), esasperatamente sospinti – in casi non sporadici – su livelli marcatamente elevati, risultano, con il diverso metro di misura del TEG, impiegato nella verifica d’usura, moderati e compresi entro le soglie elaborate sulla base delle Istruzioni sulla rilevazione dei tassi approntati dalla Banca d’Italia”

il TAEG è stato introdotto come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo.

Esso è stato disciplinato per la prima volta nell’art. 19 della L. 142/92, poi trasfusa nell’attuale T.U.B., in attuazione della Direttiva 87/102/CEE.

Nella copia di questa conversazione che consegno al vostro Presidente fi fornisco tutte le informazioni tecniche su cosa sia esatta mente il TAEG.

Per farmi comprendere agevolmente sarà qui invece sufficiente affermare che il TAEG è quel indice espresso in valore percentuale che consente all’utente di un contratto di finanziamento di conoscere l’ammontare completo e veritiero del costo dell’erogazione del credito.

La legge 142/92, nel recepire la Direttiva 87/102/CEE in materia di credito al consumo, definisce all’art. 19 il TAEG, Tasso Annuo Effettivo Globale.

Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al decreto del Ministro del Tesoro del 8.7.1992 e va indicato con due cifre decimali.

Nel calcolo del TAEG, infatti, rientrano tutti gli oneri e le spese necessariamente collegate al credito. Con l’introduzione del TAEG si è apportata una maggiore trasparenza alle condizioni contrattuali, soppiantando l’usuale e tradizionale TAN, tasso annuo di interesse nominale, con un tasso più significativo ed aderente agli effettivi costi a cui va incontro il consumatore.

Il TAEG, nel parificare i valori attuali degli impegni finanziari, rende più agevole i confronti e fornisce un valore sintetico completo che favorisce comportamenti razionali e consapevoli.

Mentre il TAEG è riferito al credito ed assolve una funzione di indicazione di costo globale, informazione da portare ex ante a conoscenza dell’utilizzatore, il TEG é, invece, il tasso effettivo globale, su base annuale, segnalato ex post dagli intermediari finanziari alla Banca d’Italia, ai fini della determinazione delle soglie d’usura previste dalla legge 108/96.

nello spirito della legge 108/96, la formula del TEG assolve esclusivamente lo scopo di individuare il tasso fisiologico mediamente applicato dal sistema bancario, da impiegare, maggiorato del 50%, per fissare la soglia d’usura. A tale ambito è ristretta la funzione di rilevazione affidata dalla legge al Ministro dell’Economia, con l’ausilio della Banca d’Italia.

Dall’aggregazione statistica dei TEG segnalati dagli intermediari, viene determinato il TEGM, Tasso Effettivo Globale Medio, per ciascuna delle categorie indicate dal Ministro dell’Economia: tale valore, aumentato della metà, viene a costituire la soglia d’usura, oltre la quale si applicano le sanzioni previste dall’art. 644 c.p.

Nel testo completo di questa relazione vengono illustrate le metodologie adottate dalla banca d’Italia nelle istruzioni per la rilevazione del TEG.

Per il calcolo del TEG le Istruzioni predisposte dalla Banca d’Italia, successivamente all’entrata in vigore  della legge 108/96, hanno previsto, in funzione della categoria di appartenenza del credito, due diverse metodologie di calcolo: una per le categorie: Credito personale, Credito finalizzato, Leasing, Mutui, altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine, e l’altra  per le categorie Apertura di credito in c/c, Anticipi su crediti e sconto di portafoglio, Credito revolving e Factoring.

Le due diverse metodologie di calcolo sono poi giustificate dalla diversa finalità e dal diverso momento temporale di rilevazione, che caratterizza il TEG, in relazione alle sopra descritte distinte categorie di credito.

Qui è sufficiente ricordare che con le Istruzioni in parola, così come rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione, la Banca d’Italia ha operato scelte metodologiche di non poco  rilievo per i riflessi sul valore del tasso che esprime il costo del credito, tra l’altro escludendo dal calcolo una delle spese più rilevanti, la Commissione di Massimo Scoperto”.

Discostandosi dall’ordinaria ortodossia matematico-finanziaria, oltre che dalle formule impiegate in norme di legge e Direttive comunitarie, la Banca d’Italia ha coniato una singolare formula del TEG, che differisce sensibilmente dal tasso effettivo indicato dalla legge 108/96: infatti, in detta formula, gli oneri e spese vengono rapportati all’ammontare del fido concesso, anziché al credito utilizzato, e viene esclusa dal calcolo una delle spese più rilevanti, la Commissione di Massimo Scoperto”.  Si ottiene un indicatore di costo “spurio”, non idoneo a misurare né il costo del credito, né il costo del fido.

Ma nessun effetto distorsivo di fatto si verificherebbe se la formula per la determinazione del TEG fosse utilizzata al solo fine di  definire la soglia di usura.

Al contrario  se la stessa formula del TEG  viene impiegata, sulla base di un preteso  principio di omogeneità di confronto , nella verifica di rispetto del limite di soglia, essa risulta in palese contraddizione con le disposizioni dell’art. 644 c.p., nel quale è inequivocabile il riferimento all’aggregato completo delle spese oltre che al credito erogato.

Appare al riguardo poco consistente il sostegno giuridico offerto dai Decreti ministeriali che, nel riportare trimestralmente i tassi di riferimento per le soglie d’usura, prevedono esplicitamente: “le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura, emanate dalla Banca d’Italia”.

Sia per il cliente che per la banca, più che il TEG, assume un rilievo assorbente il valore del TAEG, che costituisce specularmente per l’uno il costo per l’altra il ricavo.

A parità di costo del credito (TAEG), il TEG indicato dalla Banca d’Italia viene a risultare apprezzabilmente più basso a seconda della quota interessi e della quota di CMS e spese che lo compongono.

La questione ai più potrà sembrare oziosa.

Posto che siamo abituati a vedere nei moduli che sottoscriviamo all’atto di un’apertura di credito commissioni massimo scoperto indicate in percentuali del 1 o 2 % potremmo essere portati a credere, anzi siamo portati a credere che lo scostamento tra TAEG e TEG sia contenuto appunto in pochi punti percentuali.

Per meglio spiegarsi sarà sufficiente fare riferimento al  documento della Banca d’Italia sulla “Disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” nella versione posta in consultazione degli operatori nel mese di marzo 2009, e che nella versione definitiva è stato poi pubblicato nel mese di luglio,  precedendo di circa un mese le nuove Istruzioni per la rilevazione dei tassi ai fini d’usura, emanate il 12 agosto 2009:

Le tabelle riportate dal predetto documento della Banca d’Italia  indicano espressamente come esempio che dimostrano che, un addebito trimestrale di € 160,7 per un utilizzo di credito pari a € 1.000 per 29 giorni e € 10.000 per un solo giorno,  mentre corrisponde ad  un effettivo costo del credito, TAEG (o ISC) del 257,41% porta, con la applicazione della formula del  TEG, alla indicazione di un tasso del 16%, valore privo di alcun senso finanziario, che, riportato nel prospetto informativo e nel contratto, avrebbe ampliato anziché ridotto l’asimmetria informativa, tradendo le finalità stesse di trasparenza e correttezza delle informazioni fornite al cliente.

Senza scadere in un eccessivo tecnicismo si può dire semplicemente che ciò potrà ancora accadere perché mentre nelle nuove disposizioni in materia di trasparenza – dopo una breve titubanza espressa nel documento di consultazione – si è finalmente recepita la formula del TAEG come espressione del costo delle anticipazioni e delle aperture di credito in conto corrente, nella rilevazione dei tassi ai fini della legge sull’usura, per tali categorie (oltre a factoring e credito revolving), si è mantenuta la precedente formula, tenendo separati gli interessi dagli altri oneri e rapportando i primi al credito, i secondi al fido.

La discrasia appare ancor più evidente per le CMS, che vengono calcolate sul massimo utilizzo, non sul fido accordato.

In luogo della tradizionale modalità di calcolo (TAEG), impiegata nella rilevazione dei tassi attivi delle banche ed ora introdotta anche in sede di trasparenza delle operazioni bancarie, la Banca d’Italia riporta, per le operazioni di anticipazione ed apertura di credito, la formula del TEG, già utilizzata nelle precedenti Istruzioni alle Banche per la rilevazione della soglia d’usura, dove gli Oneri sono calcolati su base annua e ricomprendono sia le commissioni per la messa a disposizione dell’importo affidato, sia le commissioni sull’importo utilizzato.

La cosa davvero sconcertante e che anche per il futuro permarrà  divario fra il costo del credito calcolato sulla base di corretti principi finanziari (TAEG) e il costo del credito misurato con la singolare formula del TEG”.

Infatti nella versione completa della relazione si spiega come, per le scelte interpretative operate, anche le nuove istruzioni impartite per la rilevazione del tasso soglia consentiranno ancora che si determinino circostanze, come quelle riportate nell’esemplificazione prospettata dalla stessa Banca d’Italia, nelle quali, si ripete, a fronte di un valore del TAEG di 257,41%, riportato nel prospetto informativo e nel contratto, le banche, per la verifica del limite d’usura, utilizzeranno la formula del TEG che conduce ad un costo del 16%.

Badate bene in questo modo è stata la stessa Banca d’Italia a spiegarci che nel corso degli anni  il rispetto della legge 108/96 è stato conseguito non riconducendo il Tasso effettivo praticato dalle banche al limite d’usura, bensì coniando un apposito metro di misura del tasso (TEG), idoneo a giustificare le condizioni praticate dalle banche”.

Gli istituti di credito, attraverso una calcolata modulazione delle condizioni  contrattuali, hanno così potuto disporre, nel corso di oltre un decennio, di margini non trascurabili per accrescere il costo del credito erogato, rimanendo nei limiti di TEG previsti dalla Banca d’Italia.

E ciò con buona pace dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede.

Si può pertanto immaginare che nell’immediato futuro, nonostante l’agitazione delle banche e le pressioni evidentemente esercitate sul governo che hanno prodotto gli interventi correttivi in loro favore contenuti nella L. 2/2009, nell’ultimo decreto mille proroghe e nel decreto sviluppo,  il contenzioso è destinato ad aumentare in misura esponenziale da parte di tutti i clienti che, scoperto di essere stati inconsapevolmente usurati, vorranno chiedere la restituzione di quanto indebitamente versato, con aggiunta dei danni eventuali.

In concreto per l’accertamento dell’usura sarà necessario far eseguire una perizia contabile.

Qualora si accerti che erano stati convenuti interessi potenzialmente usurari e che sono stati poi corrisposti sarà necessario anche procedere al ricalcolo del saldo per il quale evidentemente non si potranno prendere in considerazione i numeri debitori indicati dalla banca nell’estratto conto trimestrale.

Bisogna comprendere che l’accertamento dell’usura ed il ricalcolo del saldo anche per un solo trimestre farà variare in peggio per la Banca anche il ricalcolo del saldo per tutti i trimestri successivi. Di questo vi parlerà certamente il dott. Dinoi.

Io vorrei concludere soltanto ricordando che la proposizione in sede civile dell’azione di restituzione delle somme indebitamente percepite dalle banche non è subordinata all’azione penale né postula l’individuazione di un colpevole ma si basa esclusivamente sul dato oggettivo dell’accertamento del superamento del tasso soglia nella corresponsione degli interessi.

13.5.2011

                                                                              Avv. Antonio Maria Berardi

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